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91874
IDG751201239
75.12.01239 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
palazzo donato
a proposito di risarcimento del danno patrimoniale
nota a cass. sez. ii 13 ottobre 1970
Giust. pen., vol. 14, an. 77 (1972), fasc. 12, pt. 2, pag. 838-840
d50123
l' a. concorda con l' opinione della suprema corte che ha dichiarato inapplicabile l' attenuante prevista dall' art. 62, n. 6, prima ipotesi, del codice penale, al caso in cui gli autori di un furto erano stati colti in fragranza di reato. tuttavia, l' a. fa notare come sia paradossale considerare che il beneficio attenuativo della pena non possa riguardare colui che non abbia spinto l' azione delittuosa fino in fondo, mentre possa avvantaggiare l' agente che abbia invece portato l' azione antigiuridica all' ultimo stadio di proprio profitto.
art. 62, n. 6, c.p.
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