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Documento


91888
IDG751201253
75.12.01253 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
scopa asterino
protesti cambiari. condotta delle banche nei riguardi dei segretari comunali
Amm. it., an. 28 (1973), fasc. 7-8, pag. 995-1001
d3140; d14320
l' a., premesso che la levata dei protesti cambiari nei comuni con sede di pretura, spetta al segretario comunale non come funzione surrogatoria, ma come funzione primaria ed originaria, auspica che il ministero della giustizia richiami con circolari gli ufficiali giudiziari, le banche ed il ministero delle poste e delle telecomunicazioni ad attenersi all' art. 104 del decreto del presidente della repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, che fa divieto all' ufficiale giudiziario di ricevere gli effetti cambiari fuori dell' ufficio: in tal modo la levata dei protesti potra' essere effettuata dal segretario comunale, con evidente agibilita' ed economicita' del servizio.
art. 104 d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229
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