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91901
IDG751201267
75.12.01267 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazzeo arturo
la regione e l' istruzione
Amm. it., an. 28 (1972), fasc. 9, pag. 1145-1148
d1423; d184
l' a., premesso che non esiste discordanza fra l' art. 33 costituzione che devolve alla regione l' obbligo di provvedere all' istruzione artigiana e professionale e l' art. 117 costituzione che attribuisce detto obbligo anche allo stato, e cio' in quanto l' art. 33 costituzione configura un potere di riserva dello stato al fine di integrare l' azione regionale nel settore, conclude affermando che le scuole istituite dalle regioni non abbisognano di alcun riconoscimento statale, ma sono immediatamente produttive di effetti legali.
art. 33 cost. art. 117 cost.
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