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Documento


91996
IDG751201379
75.12.01379 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carollo antonio
questioni in materia di competenza dei pubblici ufficiali alla levata dei protesti
commento l. 12 giugno 1973 n. 349
Pratica amm., an. 6 (1973), fasc. 9, pag. 434-436
d31400
pratico
l' a., nel commentare l' art. 1, 1 comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, recante indicazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari, afferma che la competenza a levare protesti del segretario comunale, nei comuni privi di sede notarile o di pretura, era e rimane originaria e concorrente con quella del notaio e dell' ufficiale giudiziario; nei predetti comuni la corte puo' rivolgersi per il protesto indifferentemente e liberamente al notaio o all' ufficiale giudiziario o all' aiutante ufficiale giudiziario o al segretario comunale. resta comunque confermata anche la competenza del segretario comunale, nei casi di carenza o di impedimento degli altri pubblici ufficiali, sia nei comuni sede notarili o di pretura, che negli altri.
l. 12 giugno 1973, n. 349
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