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92005
IDG751201390
75.12.01390 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de taranto amilcare
l' azione per il "giudizio di ottemperanza"
ex art. 27 n. 4 del t.u. delle leggi sul consiglio di stato
Pratica amm., an. 6 (1973), fasc. 11-12, pag. 560-562
d15305
l' a., dopo aver rilevato che il consiglio di stato fino al 1966 ha sempre applicato il principio del ricorso per ottemperanza nei casi di inesecuzione da parte della pubblica amministrazione di sentenze meramente dichiarative della lesione di diritti, mentre in seguito ha ritenuto che anche le sentenze di condanna al pagamento di somme fossero suscettibili di essere fatte valere nel giudizio amministrativo di ottemperanza, osserva che il tribunale amministrativo regionale in base all' art. 26, capoverso terzo della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella materia relativa ai diritti attribuiti alla sua competenza legislativa e di merito, puo' condannare la pubblica amministrazione al pagamento delle somme di cui risulta debitrice e, pertanto deve ritenersi eliminato ogni dubbio, circa la proposizione o meno del "ricorso di ottemperanza" nei casi di mancata esecuzione dei giudicati dell' autorita' giudiziaria, contenenti la condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro.
art. 26, l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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