| 92036 | |
| IDG751201422 | |
| 75.12.01422 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| caviglia pietro
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| per una tutela giuridica internazionale della denominazione "grappa"
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| Rass. dir. tecn. alim., an. 8 (1973), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 333-339
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d8710
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| i produttori italiani di grappa hanno recentemente rivendicato il
diritto esclusivo di denominare "grappa" il prodotto della
distillazione diretta delle vinacce. una al riguardo potrebbe venire
dalle convenzioni internazionali, ma le stesse possono essere eluse
accompagnando alla denominazione l' indicazione dei paesi di
provenienza sicche' la denominazione non puo' essere definita
ingannevole. rimane allora come strumento valido l' accordo
bilaterale, se pero' attraverso una possibile interpretazione si
pervenisse alla conclusione che la tutela posta dalle convenzioni
internazionali per quanto riguarda particolarmente il nome "grappa"
debba intendersi accordata non gia' alla denominazione in se' bensi'
in relazione alla sua derivazione merceologica, non ci sarebbe altra
via, per pervenire ad un' efficace tutela del nome, che modificare l'
art. 5 della legge sulle acquaviti riservando la denominazione grappa
all' acquavite ottenuta dalla distillazione delle vinacce di uve
prodotte in italia.
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