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92036
IDG751201422
75.12.01422 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
caviglia pietro
per una tutela giuridica internazionale della denominazione "grappa"
Rass. dir. tecn. alim., an. 8 (1973), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 333-339
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d8710
i produttori italiani di grappa hanno recentemente rivendicato il diritto esclusivo di denominare "grappa" il prodotto della distillazione diretta delle vinacce. una al riguardo potrebbe venire dalle convenzioni internazionali, ma le stesse possono essere eluse accompagnando alla denominazione l' indicazione dei paesi di provenienza sicche' la denominazione non puo' essere definita ingannevole. rimane allora come strumento valido l' accordo bilaterale, se pero' attraverso una possibile interpretazione si pervenisse alla conclusione che la tutela posta dalle convenzioni internazionali per quanto riguarda particolarmente il nome "grappa" debba intendersi accordata non gia' alla denominazione in se' bensi' in relazione alla sua derivazione merceologica, non ci sarebbe altra via, per pervenire ad un' efficace tutela del nome, che modificare l' art. 5 della legge sulle acquaviti riservando la denominazione grappa all' acquavite ottenuta dalla distillazione delle vinacce di uve prodotte in italia.
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