Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


92085
IDG751201673
75.12.01673 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
salazar michele
ancora in tema di retribuzione nel pubblico impiego
nota a c. cost. 20 febbraio 1973, n. 10
Riv. giur. scuola, an. 12 (1973), fasc. 2, pag. 175-179
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d14315; d0400
la sentenza annotata ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell' art. 3, i comma, regio decreto legge 1 giugno 1946, n. 539 e dell' art. decreto legge del capo provvisorio dello stato 31 dicembre 1947, n. 1687, i quali statuiscono che il professore non di ruolo che abbia un impiego alle dipendenze dello stato o di altri enti pubblici e' compensato in ragione di due terzi della misura oraria della retribuzione. il commentatore concorda con il giudizio della corte costituzionale, rilevando che la difformita' degli articoli citati con la norma generale sul cumulo delle retribuzioni (art. 99 testo unico approvato con regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2960), la quale prevede in caso di cumulo di retribuzioni, la riduzione di un terzo di quella misura, non e' giustificata da obbiettiva esigenza di differenziazione, e costituisce quindi violazione del principio di uguaglianza sancito dall' art. 3 della costituzione.
art. 3, i comma, r.d.l. 1 giugno 1946, n. 539 art. 1 d.l.c.p.s. 31 dicembre 1947, n. 1687 art. 3 cost.
Centro diretto da V. Napoletano - Roma



Ritorna al menu della banca dati