Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


92091
IDG751201679
75.12.01679 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
salazar michele
ancora in tema di requisiti per l' iscrizione nell' albo dei ragionieri
nota a c. app. brescia 7 luglio 1971
Riv. giur. scuola, an. 12 (1973), fasc. 3, pag. 368-372
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9693; d960
la sentenza annotata ha ammesso a norma del decreto del presidente della repubblica 27 ottobre 1954, n. 1068, che i ragionieri regolarmente abilitati all' esercizio professionale possano iscriversi all' albo professionale senza necessita' del biennio di pratica e del relativo esame. il commentatore dopo aver posto in luce l' esistenza di una contrastante giurisprudenza sull' argomento, si dichiara concorde con la decisione della sentenza annotata, rilevando che, non essendo, per l' iscrizione all' albo dei ragionieri e periti commerciali, null' altro richiesto dalla vigente legislazione.-art. 31 decreto del presidente della repubblica 1953, n. 1068- se non il possesso dell' abilitazione all' esercizio professionale, non e' possibile richiedere ulteriori requisiti di capacita' professionale che la legge non prevede ne' esige.
art. 31 d.p.r. 27 ottobre 1953, n. 1068
Centro diretto da V. Napoletano - Roma



Ritorna al menu della banca dati