| l' a., trattando della decorrenza della prescrizione biennale delle
rate di stipendio, assegni equivalenti, rate di pensione, dovuti
dallo stato, pone in luce i contrapposti orientamenti del consiglio
di stato e della corte dei conti, riguardo al problema della
decorrenza del termine di prescrizione in quei casi, non previsti
dall' art. 2, iii comma, regio decreto legge 19 gennaio 1939, n. 295,
in cui il diritto sorge per effetto di provvedimenti non
discrezionali diversi dai provvedimenti di nomina, promozione o
simili. per il comsiglio di stato, osserva l' a., la prescrizione
decorre dal giorno in cui l' interessato acquista conoscenza dell'
atto amministrativo; mentre a giudizio della corte dei conti, ed e'
l' opinione che all' a. appare preferibile, la prescrizione comincia
a decorrere dalla scadenza della rata o assegno. l' a. illustra, poi,
i motivi per cui la corte costituzionale in merito all' articolo
citato ha ritenuto infondata la questione di legittimita' in
relazione agli artt. 36 e 3 della costituzione.
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