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| IDG751201690 | |
| 75.12.01690 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| salazar michele
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| ancora sul valore abilitante all' esercizio professionale del diploma
di ragioniere e perito commerciale
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| nota a c. cost. 15 marzo 1972, n. 43
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| Riv. giur. scuola, an. 12 (1973), fasc. 4-5, pag. 458-478
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d960; d9693
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| la sentenza annotata afferma che l' esame di stato sostenuto a
conclusione degli studi svolti nell' istituto tecnico commerciale e'
titolo di legittimazione all' esercizio della professione, ma non
anche di autorizzazione all' esercizio della professione medesima. il
commentatore criticamente rileva che l' art. 1, comma iii, del
decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, il quale stabilisce il valore
abilitante del diploma conseguito a conclusione degli studi svolti in
istituti tecnici, e' destinato, invece, ad operare sia sul piano
scolastico, sia sul piano professionale. l' a. osserva inoltre che l'
art. 2, legge 15 luglio 1906, n. 327, il quale richiede per la
iscrizione all' albo dei ragionieri il superamento di un esame
pratico dopo un biennio di pratica, anche se si dovesse ritenere
tuttora operante, violerebbe in ogni caso il principio costituzionale
di eguaglianza, in quanto, senza ragione, imporrebbe un trattamento
differenziato ai diplomati dell' istituto tecnico commerciale
rispetto ai diplomati di altri indirizzi del medesimo tipo di scuola.
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| art. 1 d.l. 15 febbraio 1969, n. 9
art. 2 l. 15 luglio 1906, n. 327
art. 3 cost.
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