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92101
IDG751201690
75.12.01690 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
salazar michele
ancora sul valore abilitante all' esercizio professionale del diploma di ragioniere e perito commerciale
nota a c. cost. 15 marzo 1972, n. 43
Riv. giur. scuola, an. 12 (1973), fasc. 4-5, pag. 458-478
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d960; d9693
la sentenza annotata afferma che l' esame di stato sostenuto a conclusione degli studi svolti nell' istituto tecnico commerciale e' titolo di legittimazione all' esercizio della professione, ma non anche di autorizzazione all' esercizio della professione medesima. il commentatore criticamente rileva che l' art. 1, comma iii, del decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, il quale stabilisce il valore abilitante del diploma conseguito a conclusione degli studi svolti in istituti tecnici, e' destinato, invece, ad operare sia sul piano scolastico, sia sul piano professionale. l' a. osserva inoltre che l' art. 2, legge 15 luglio 1906, n. 327, il quale richiede per la iscrizione all' albo dei ragionieri il superamento di un esame pratico dopo un biennio di pratica, anche se si dovesse ritenere tuttora operante, violerebbe in ogni caso il principio costituzionale di eguaglianza, in quanto, senza ragione, imporrebbe un trattamento differenziato ai diplomati dell' istituto tecnico commerciale rispetto ai diplomati di altri indirizzi del medesimo tipo di scuola.
art. 1 d.l. 15 febbraio 1969, n. 9 art. 2 l. 15 luglio 1906, n. 327 art. 3 cost.
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