| l' a. espone sinteticamente la normativa, peraltro scarsa, in materia
di protezione civile dal regio decreto legge 9 dicembre 1926, n.
2389, che conferisce per la prima volta alla materia una
regolamentazione ad hoc, alla legge 13 maggio 1961, n. 469, con la
quale si realizza un' organizzazione permanente e stabilmente
destinata alla protezione, e, infine, alla piu' recente legge 8
dicembre 1970, n. 996. l' a., nel formulare alcune considerazioni su
quest' ultima legge, rileva la insufficienza della nozione, che in
questa si da', di calamita' naturale o catastrofe, ma fa notare il
nuovo elemento positivo del collegamento tra l' organizzazione
precostituita ad hoc e gli uffici istituzionali ordinari nel momento
della calamita', attuato mediante il metodo pluriorganico, ovvero di
coordinazione burocratica.
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