| relativamente al problema della natura giuridica del diritto di
manifestazione del pensiero, attribuito a tutti dalla costituzione
all' art. 21, l' a. sostiene che tale diritto deve ascriversi alla
categoria dei diritti soggettivi perfetti. in particolare, l' a.
dimostra che si tratta di un diritto soggettivo privato e che va
incluso nella categoria giuridica dei diritti della persona. l' a.
respinge, quindi, la teoria da altri sostenuta, secondo la quale
questo sarebbe un diritto funzionale, e ne sostiene, invece, la
natura individuale. successivamente l' a., dopo aver brevemente
esposto le limitazioni intrinseche ed esterne del diritto in
questione, illustra le differenze di alcune forme specifiche di
manifestazione del pensiero, quali quelle in campo artistico,
scientifico e religioso, con quella generica prevista dal citato art.
21.
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