| l' a. sostiene che l' accentuazione della finalita' emendativa della
pena ha fatto maturare l' idea di evitare ai delinquenti primari l'
irrogazione e l' esecuzione della pena, facendo ricorso, invece, a
quei vari tipi di benefici di legge con i quali si attenuano i rigori
della giustizia penale. l' a., quindi, dopo aver esposto gli istituti
che, in italia e all' estero, vengono usati come equivalenti o
sostitutivi della pena, mette in rilievo l' importanza, ai fini della
rieducazione del condannato, dell' assistente sociale, rilevando l'
efficacia della collaborazione di questo con il recluso al momento
della sua liberazione o nel periodo di liberta' controllata.
successivamente, trattando degli istituti di patronato, l' a. rileva
la loro modesta efficienza, ma sostiene che, in questo campo, gia'
alcuni progressi sono stati fatti con l' attuazione del "servizio
sociale sperimentale", su iniziativa della direzione generale degli
istituti di prevenzione e di pena.
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