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92170
IDG751201866
75.12.01866 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de leone ugo
mancanza di convalida dell' arresto in flagranza,
nota a ordinanza trib. como 31 maggio 1971
Giur. merito, an. 4 (1972), fasc. 1, pt. 2, pag. 36-38
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61104
l' a. dichiara ineccepibile l' ordinanza annotata nella quale si afferma che l' imputato, rinviato a giudizio in stato di arresto senza un provvedimento di convalida del pubblico ministero. deve essere scarcerato. infatti, per quanto attiene al caso specifico di arresto in flagranza, il limite della durata massima di 96 ore di privazione della liberta' personale, nell' ipotesi prevista dal terzo comma dell' art. 13 della costituzione, vige senza soffrire eccezioni
art. 13 cost., art. 246 c.p.p. art. 502
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