| l' a. dimostra che considerare il reato di incendio di cosa altrui un
reato di pericolo presunto in modo assoluto, e quindi punibile anche
quando manchi in concreto ogni offesa al bene protetto, contrasta con
il principio fondamentale di cui all' art. 49, comma 2, del codice
penale; tale pericolo astratto o presunto, invece, non indica,
secondo l' a., una presunzione assoluta di pericolo, ma un pericolo
caratterizzato come verita' interinale, provvisoria, di cui, caso per
caso, puo' essere data la prova contraria.
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