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Documento


92178
IDG751201874
75.12.01874 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazza leonardo
"mangiadischi" e turpiloquio.
nota a pret. roma 15 febbraio 1971
Giur. merito, an. 4 (1972), fasc. 2, pt. 2, pag. 110-116
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51710; d52093
l' a. condivide integralmente la soluzione accolta nella sentenza annotata nella quale il pretore ha stabilito che chi fa ascoltare, per la pubblica via, un' incisione dal contenuto pornografico commette il reato di turpiloquio e non quello di atti osceni contrari alla pubblica decenza. infatti l' a., sebbene una parte della dottrina ritenga che la locuzione "atti" sia comprensiva anche delle manifestazioni verbali, dimostra come queste non possano mai ricadere nell' ipotesi delittuosa di atti osceni, sia per un rilievo di carattere di sistematica giuridica, sia per una considerazione extragiuridica.
art. 527 c.p. art. 529 c.p. art. 727 c.p.
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