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Documento


92179
IDG751201875
75.12.01875 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
iannacone pellegrino
amnistia e bancarotta prefallimentare.
nota a pret. modena 9 marzo 1970.
Giur. merito, an. 4 (1972), fasc. 2, pt. 2, pag. 135-145
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50411; d5373
nella decisione annotata si sostiene che la sentenza dichiarativa di fallimento, nell' ambito delle fattispecie dei reati di bancarotta prefallimentare, e' da considerarsi una condizione estrinseca di punibilita'. l' a., al contrario, sostiene che tale sentenza e' una condizione intrinseca di punibilita', perche' nella legge speciale il fallimento non rimuove un ostacolo alla punizione dei reati che, ove la condizione di punibilita' non fosse posta, gia' sarebbero in se' e per se' sufficienti a determinarla, ma assume proprio l' essenziale funzione di far divenire, ex post, reato cio' che prima non aveva rilevanza penale.
art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
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