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92189
IDG751201885
75.12.01885 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
liguori giovanni
note sull' art. 217 legge fallimentare
nota a pret. livorno 19 aprile 1971
Giur. merito, an. 4 (1972), fasc. 3, pt. 2, pag. 224-227
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5373
l' art. 2214 del codice civile e l' art. 217 della legge fallimentare stanno a presidio degli interessi patrimoniali dei creditori del fallito, che ammettendo la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, abbia ostacolato la ricostruzione del patrimonio rendendola impossibile. l' a., cio' premesso, concordando con l' opinione affermata nella sentenza annotata, sostiene che il reato di bancarotta e' escluso qualora, essendosi pervenuti in altro modo alla ricostruzione della consistenza patrimoniale del fallito, e' esclusa la possibilita' di lesione del bene-interesse protetto.
art. 2214 c.c. art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
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