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Stampa giuridica

Documento


92190
IDG751201886
75.12.01886 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
verucci giovanni
evoluzione della giurisprudenza in materia di stampa pornografica. dal 1948 ad oggi
Giur. merito, an. 4 (1972), fasc. 3, pt. 4, pag. 39-46
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51710; d51711; d52092
l' a. fa notare come, in giurisprudenza, per definire il "comune sentimento" di cui all' art. 529 del codice penale, il criterio storico statistico sia stato largamente prevalente negli anni '50, mentre quello deontologico ha prevalso dagli anni '60 in poi. successivamente, attraverso l' esame di varie decisioni, l' a. rileva che, nella determinazione del concetto di "pubblica decenza" ex art. 725 del codice penale e dei rapporti di questo con quello di "pudore", sono stati sempre piu' o meno seguiti il criterio qualitativo, secondo cui l' indecenza va intesa come scostumatezza al di fuori della sfera sessuale, e quello quantitativo, che distingue l' indecente dall' osceno per la diversa intensita' dell' offesa nell' ambito di violazioni del costume che possono investire anche la sfera sessuale.
art. 528 c.p. art. 529 c.p. art. 725 c.p.
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