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92193
IDG751201889
75.12.01889 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de leone ugo
aspetti incostituzionali della pericolosita' sociale presunta dalla legge
nota a ordinanza trib. roma. ufficio istruzione 4 agosto 1971
Giur. merito, an. 4 (1972), fasc. 3, pt. 2, pag. 196-199
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5022
l' a. premette che per pericolosita' sociale, agli effetti della legge penale, deve intendersi solo quella prevista dall' art. 203 del codice penale, e non quella prevista dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575. quindi, concordando con l' ordinanza annotata, sostiene che il criterio adottato dall' art. 204 del codice penale, deve presupporre una pericolosita' che in concreto puo' non esistere, e quindi in contrasto con l' art. 2 della costituzione. inoltre, gli artt. 204 e 222 del codice penale, stante l' equiparazione della pericolosita' presunta a quella reale, che attua in situazioni diverse lo stesso trattamento giuridico, violano il principio costituzionale di parita' e di uguaglianza e, come conseguenza di queste violazioni, anche l' art. 25 della costituzione
art. 204 c.p. art. 222 c.p. art. 2 cost. art. 3 cost. art. 25 cost.
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