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92197
IDG751201893
75.12.01893 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fortuna ennio
sterilizzazione per evitare il pericolo di vita per eventuali future gravidanze.
nota a app. firenze 27 ottobre 1970 e trib. firenze 19 dicembre 1968.
Giur. merito, an. 4 (1972), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 292-318
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51801; d5016
l' a. in un' ampia premessa a proposito dell' ammissibilita', per via di analogia, di cause di giustificazione non espressamente codificate, afferma, senza giungere a negare la teorica ammissibilita' dell' analogia, che l' ambito operativo di questa debba essere piuttosto ridotto. per questo l' a. respinge la decisione del tribunale che, per escludere il reato di cui all' art. 552 del codice penale, aveva sostenuto la esistenza, a parere di un chirurgo, di una causa di giustificazione non codificata, ma ammissibile per analogia, nel caso di sterilizzazione tubarica, in occasione di parto cesareo, di una donna pluricesarizzata, anche in difetto di prestazione del consenso da parte della donna. tuttavia all' a. non appare convincente neppure la soluzione indicata dal giudice d' appello nel senso della responsabilita' del chirurgo, in quanto, nel caso specifico, si possono identificare, a suo avviso, le cause di giustificazione dell' esercizio di un diritto per la donna e dell' adempimento di un dovere per il chirurgo.
art. 552 c.p.
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