| l' a. in un' ampia premessa a proposito dell' ammissibilita', per via
di analogia, di cause di giustificazione non espressamente
codificate, afferma, senza giungere a negare la teorica
ammissibilita' dell' analogia, che l' ambito operativo di questa
debba essere piuttosto ridotto. per questo l' a. respinge la
decisione del tribunale che, per escludere il reato di cui all' art.
552 del codice penale, aveva sostenuto la esistenza, a parere di un
chirurgo, di una causa di giustificazione non codificata, ma
ammissibile per analogia, nel caso di sterilizzazione tubarica, in
occasione di parto cesareo, di una donna pluricesarizzata, anche in
difetto di prestazione del consenso da parte della donna. tuttavia
all' a. non appare convincente neppure la soluzione indicata dal
giudice d' appello nel senso della responsabilita' del chirurgo, in
quanto, nel caso specifico, si possono identificare, a suo avviso, le
cause di giustificazione dell' esercizio di un diritto per la donna e
dell' adempimento di un dovere per il chirurgo.
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