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92198
IDG751201894
75.12.01894 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gaddini vittorio
scopi dell' onmi e funzioni di vigilanza.
nota a pret. roma 1 dicembre 1971
Giur. merito, an. 4 (1972), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 262-274
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18500; d18523; d51113
l' a., dopo aver precisato, sulla base delle vigenti leggi in materia, gli scopi e le funzioni dell' onmi, sostiene che l' art. 1 del regio decreto 5 settembre 1938, n. 2008 non ha abrogato gli artt. 5 e 6 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, e quindi il controllo sulle istituzioni pubbliche e private per l' assistenza esercitato dal ministero della sanita' non esclude quello dell' opera. cio' premesso, l' a., condividendo l' opinione espressa in sentenza, dimostra che, tenuta presente la natura direttiva e rappresentativa degli incarichi, non si puo' disconoscere la qualita' di pubblici ufficiali dei presidenti della giunta centrale, della federazione provinciale dell' opera e del direttore sanitario; percio', l' omissione, da parte di questi, dell' obbligo di organizzare e attuare i controlli previsti concreta l' ipotesi di reato previsto dall' art. 328 del codice penale.
r.d.l. 5 settembre 1938, n. 2008 t.u. 24 dicembre 1934, n. 2316 art. 357 c.p. art. 328 c.p.
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