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Documento


92200
IDG751201896
75.12.01896 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferrante umberto
ancora sulla competenza territoriale per i reati commessi col mezzo della cinematografia o della rappresentazione teatrale.
nota a trib. roma 29 settembre 1970
Giur. merito, an. 4 (1972), fasc. 6, pt. 2, pag. 435-438
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60211; d60220; d51711
l' a. sostiene che, in un procedimento per reato di spettacolo osceno e rappresentazione abusiva, il giudicare irrilevante, ai fini della competenza, la nuova sequenza vietata introdotta nella seconda proiezione di un film e trasmettere, quindi, gli atti per il giudizio al tribunale del luogo di prima proiezione, puo' considerarsi una decisione corretta solo nel caso in cui le nuove sequenze non scalfiscano la identita' del film, e in esse possano ravvisarsi ulteriori atti di un' azione delittuosa individuabile anche nella prima proiezione, ma non negli altri casi che si possono verificare.
art. 14 l. 21 aprile 1962, n. 161 art. 15 l. 21 aprile 1962, n. 161 art. 39 c.p.p. art. 45 c.p.p.
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