| l' a. ravvisa la differenza intercorrente tra le due fattispecie in
cio', che mentre la prescrizione riguarda la non attivita'
considerata nella sua durata (inerzia prolungata per tutto il periodo
di tempo considerato), la decadenza si riferisce, invece, ad una non
attivita' la quale rileva solo in un dato punctum temporis (mancato
esercizio entro il termine). e' poi sostenuta la tesi secondo cui,
tanto nella prescrizione quanto nella decadenza, le particolari
situazioni soggettive acquisterebbero rilevanza nei soli limiti entro
i quali viene dato loro riconoscimento da disposizioni espresse di
legge (e, nel caso della decadenza, da clausole contrattuali). nel
prosieguo dello scritto sono respinte due tesi particolari avanzate
in dottrina: quella per cui nella prescrizione non tanto vi sarebbe
l' estinzione del diritto quanto l' estinzione dell' obbligo (con
conseguente "acquisto" da parte del legittimato passivo), nonche' la
tesi secondo cui la prescrizione concernerebbe il diritto soggettivo
e la decadenza, invece, il potere. riguardo poi al fondamento dei due
istituti, l' a. ritiene che esso debba individuarsi per la
prescrizione in ragioni di ordine economico-sociali (in primis l'
incertezza), mentre per la decadenza sarebbe necessario distinguere
tra il fondamento della decadenza nella sua generalita' e quello
relativo ai singoli casi nei quali essa si verifica. infine, riguardo
all' applicazione dell' analogia, si sostiene l' opinione che mentre
la prescrizione puo' verificarsi, oltreche' nel caso di diritti,
anche in quello, piu' in genere, di situazioni giuridiche attive, la
decadenza, invece, non puo' aversi se non nei casi legislativamente o
negozialmente stabiliti.
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