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Documento


92260
IDG751201959
75.12.01959 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
silipo cesare
modificazioni all' art. 304 c.p.p.
Mondo giud., an. 28 (1973), fasc. 8 (19 febbraio), pag. 94
d61230
le modificazioni alla norma in questione sono esaminate alla luce delle mansioni che spettano agli ufficiali giudiziari e ai cancellieri. l' a. ritiene che la prima comunicazione giudiziaria vada eseguita dal cancelliere, la seconda su richiesta del cancelliere, per ordine del giudice, eseguita dall' ufficiale giudiziario, mentre nella prassi le cancellerie richiedono anche nel primo caso l' opera degli ufficiali giudiziari, con molteplici conseguenze dannose per i procedimenti penali.
l. 15 dicembre 1972, n. 773 art. 3 c.p.p. art. 304 c.p.p.
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