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Documento


92277
IDG751201976
75.12.01976 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
a.a.
il sequestro dei film e una sentenza della cassazione
nota a sent. cass.
Mondo giud., an. 28 (1973), fasc. 18 (30 aprile), pag. 205
d18320; d6144
si commenta una sentenza della cassazione, iii sezione penale, che ha affermato che un film sequestrato, assolto in primo grado, assoluzione impugnata dal pubblico ministero, deve rimanere sotto sequestro fino a che non intervenga una sentenza irrevocabile di assoluzione. la sentenza si fonda sugli artt. 337 e 622 del codice di procedura penale; una diversa interpretazione si desume dall' art. 576, che afferma il principio della esecuzione immediata delle sentenze di proscioglimento. nel contrasto tra le 2 possibili interpretazioni l' a. auspica che il legislatore istituisca una competenza territoriale unica, imponendo un giudizio direttissimo in tutti e tre i gradi di giurisdizione, tanto piu' che trattasi di processi che non hanno bisogno di istruttoria.
art. 337 c.p.p. art. 576 c.p.p. art. 622 c.p.p.
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