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92325
IDG751202033
75.12.02033 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
angioni arnaldo
brevi osservazioni sull' art. 382 cod. proc. pen.
Mondo giud., an. 28 (1973), fasc. 51 (17 dicembre), pag. 570
d6227
secondo la modifica apportata all' art. 382 codice di procedura penale dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, nel caso di proscioglimento dell' imputato colla condanna alle spese del querelante, e' riconosciuto a questi il diritto all' impugnazione, la cui dichiarazione va notificata entro 3 giorni alle altre parti a termini dell' art. 202, ii comma del codice di procedura penale. poiche' la legge non considera tenuti, ne' l' imputato, ne' la parte civile, ne' l' autorita' giudiziaria a far notificare all' a. della querela il provvedimento impugnabile, l' a. auspica che con la imminente riforma venga colmata questa lacunalegislativa.
art. 382 c.p.p. l. 18 giugno 1955, n. 517
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