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92403
IDG751202111
75.12.02111 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nasuti antonio
convocazioni straordinarie del consiglio comunale
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 29 (1973), fasc. 8 (16 aprile), pag. 861-874
d14210
dalla diversita' di opinioni circa l' interpretazione dell' art. 124 e 139 del testo unico del 1915 l' a. afferma la tesi, per lui chiaramente contenuta nello stesso testo unico, che la giunta e non il sindaco ha il potere di fissare il giorno per la convocazione straordinaria del consiglio e che la stessa e' tenuta a provvedervi nel termine improrogabile di 10 giorni solo quando trattasi di iniziativa della giunta medesima o della terza parte dei consiglieri e non anche quando l' iniziativa parte dal sindaco. in quest' ultima ipotesi, qualora la giunta non provvedesse, il sindaco potrebbe rivolgersi al prefetto che potra' ordinare l' adunanza straordinaria del consiglio.
t.u. legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148
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