| le norme costituzionali che concernono procedimenti a carico dei
ministri e del presidente della repubblica sono abbastanza chiare. le
difficolta' invece, nota l' a., sono venute dalle norme di
attuazione, un regolamento parlamentare del 1961 ed una legge
ordinaria del 1962, che hanno creato un meccanismo del tutto
insufficiente. il meccanismo attuale infatti, secondo l' a., con le
sue anomalie completamente ingiustificate rispetto alla struttura del
processo penale ordinario, incide negativamente nel rapporto tra
classe politica ed opinione pubblica. la prima cosa che colpisce e',
per l' autore, l' assenza di garanzie della difesa. nelle norme
infatti che regolano la fase istruttoria in sede parlamentare, non vi
e' traccia del rispetto dell' art. 24 della costituzione, che
sancisce il diritto alla difesa, di cui la corte costituzionale ha
ribadito l' applicabilita' lungo l' intero arco del processo. ma se
non vi sono garanzie della difesa, continua l' a., sono anche assenti
le garanzie della accusa. l' a. esamina poi i tentativi fatti per
ovviare a tali deficienze e scarta come poco realistico quello che
mira alla abolizione radicale del foro speciale. l' a. auspica invece
un tipo di riforma che, pur salvaguardando il principio del foro
speciale, preveda una rapida cognizione della questione da parte di
un organo del parlamento ed il deferimento immediato del caso alla
corte costituzionale per l' istruttoria e la decisione.
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