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Documento


92556
IDG751201355
75.12.01355 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazzarella salvatore
la disciplina delle obbligazioni di amministratori, direttori e sindaci di enti di credito
Ec. cred., an. 13 (1973), fasc. 3, pag. 621-657
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18124
nelle norme della legge bancaria e delle leggi speciali sul credito c' e' un principio di sfavore che vieta o condiziona l' assunzione di obbligazioni da parte di amministratori, direttori, sindaci di credito con l' azienda o l' istituto presso cui questi soggetti svolgono le loro funzioni. da questo discende che non sono vietati i rapporti unilaterali, quando sia l' azienda il soggetto passivo dell' obbligazione, mentre sono sempre vietati i rapporti bilaterali, aventi ad oggetto obbligazioni dirette o indirette. l' inosservanza del divieto da' origine ad un illecito penale, sembra un delitto piu' che una contravvenzione, denunciabile da appositi organi (ministero, organi di vigilanza). per migliorare le attuali soluzioni normative del problema, occorrera' adottare una disciplina unitaria, che fondi i due modelli cui attualmente il legislatore ha fatto ricorso: quello dell' incompatibilita' assoluta e quello del permesso condizionato
art. 38 legge bancaria art. 21 r.d. 25 aprile 1929 n. 967 l. 10 maggio 1938 n. 745 art. 10 r.d. 26 agosto 1937 n. 1706 l. 4 maggio 1898 n. 169 l. 6 giugno 1932 n. 656 t.u. 16 agosto 1937 n. 1706 l. 4 giugno 1931 n. 660 r.d. 5 febbraio n. 225 art. 2624 c.c. l. 4 agosto 1955 n. 707
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