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Documento


92558
IDG751201365
75.12.01365 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
a.r.
nota a trib. dell' aquila, 7 febbraio 1973
Giur. merito, an. 5 (1973), fasc. 6, pt. 3, pag. 209-211
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23230; d04014
viene commentata la massima con cui e' stato riconosciuto il diritto della finanza di pretendere l'imposta di bollo nel caso di presentazione all' autorita' di pubblica sicurezza del preavviso previsto dall' art. 17 della costituzione per riunioni da tenersi in luogo pubblico. si esprime poi adesione ad altra massima secondo cui in sede di opposizione ad ordinanza intendentizia che determina l' imposta evasa ed applica la pena pecuniaria l' amministrazione finanziaria puo' addurre a fondamento della pretesa tributaria un titolo diverso da quello invocato nell' ordinanza opposta.
art. 17 cost. art. 18 t.u. pubblica sicurezza art. 30 d.p.r. 25 giugno 1953, n. 492
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