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Documento


92568
IDG751202265
75.12.02265 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
conti luigi
nota a cass. sez. v pen. 20 gennaio 1970
Giur. it., an. 124 (1972), fasc. 1, pt. 2, pag. 29-32
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51911
l' a. dichiara ineccepibile la prima parte della sentenza nella quale si afferma che non configura il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il fatto del mancato soddisfacimento dell' obbligo di deposito a titolo di garanzia presso l' istituto di emissione, di una parte dei depositi fiduciari. la seconda parte della massima lascia perplesso l' a. in quanto le 2 conclusioni cui sfocia (carattere di condizione di esistenza del reato della sentenza di accertamento dell' insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa e responsabilita' per fatti di distrazione anteriori all' accertamento) potrebbero ritenersi contraddittorie. la conclusione della massima puo' essere condivisa dall' a. solo se la falsificazione delle scritture si ritenga rilevante anche quando faccia difetto la prova concreta della volonta' di un pregiudizio per i creditori.
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