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92577
IDG751202274
75.12.02274 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
merli gian carlo
nota a cass. sez. i pen. 15 febbraio 1971
Giur. it., an. 124 (1972), fasc. 3, pt. 2, pag. 151-156
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6223
la sentenza annotata si ricollega alla dichiarazione di illegittimita' ex art. 24, commi 1 e 2, costituzione, dell' art. 149, comma 1, codice procedura penale, pronunciata dalla corte costituzionale limitatamente all' inciso "se possibile". l' a. osserva che dalla lettera della sentenza sembrerebbe intendersi che il giudice non puo' procedere alla correzione dell' errore materiale riscontrato nella sentenza, senza il contraddittorio delle parti interessate. secondo l' a. l' onere della citazione in contraddittorio dovra' intendersi assolto ogni volta che la citazione stessa della parte sia stata eseguita secondo le forme di rito per essa previste, anche se alla citazione non dovesse seguire il contraddittorio.
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