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92586
IDG751202283
75.12.02283 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cajelli romolo
osservazioni circa l' equiparazione istituzionale fra l' ospedale gestito da un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e l' ospedale gestito da un ente ospedaliero (con particolare riferimento all' art. 31 d.p.r. 27 marzo 1969, n. 130
Giur. it., an. 124 (1972), fasc. 6, pt. 4, pag. 51-64
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18821
l' a. nota che la particolarita' degli ospedali degli enti ecclesiastici e' che l' inserimento nel servizio pubblico ospedaliero e' facoltativo. una volta pero' che sia intervenuto il provvedimento di classifica dell' ospedale e la dichiarazione di equipollenza, tutta la normativa predisposta per gli ospedali degli enti ospedalieri si estende al personale degli ospedali degli enti ecclesiastici. si debbono quindi applicare tutte quelle norme che concernono l' organizzazione e il funzionamento dell' ospedale come tale, anche se dettate con prevalente riguardo agli enti ospedalieri. di qui l' obbligatorieta' dell' iscrizione dei dipendenti degli ospedali ecclesiastici riconosciuti alle rispettive casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza o all' inadel.
art. 31 d.p.r. 27 marzo 1969, n. 130
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