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92594
IDG751202291
75.12.02291 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
conso g.
nota a ord. trib. torino 26 febbraio 1971
Giur. it., an. 124 (1972), fasc. 8, pt. 2, pag. 443-444
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6120
nell' ordinanza in esame si legge che lo stato di assoluta urgenza, tale da escludere l' avviso al difensore previsto dall' art. 304 ter codice di procedura penale, non sussiste allorche' tale avviso possa essere dato a mezzo della polizia giudiziaria nella mattinata dell' ultimo giorno utile per l' interrogatorio, ben potendo tale interrogatorio aver luogo nel pomeriggio dello stesso giorno. l' a. osserva che l' ordinanza e' partita dal presupposto che nella specie fosse stata integrata una nullita' assoluta o comunque non sanata. tale presupposto e' stato escluso dalla sentenza della corte di cassazione penale sez. i, 9 marzo 1972 la quale ha dichiarato che l' autorita' giudiziaria e' facultata a procedere, nei casi di assoluta urgenza, senza avviso ai difensori o prima del termine fissato, purche' nel verbale indichi, a pena di nullita', i motivi che hanno indotto a disporre la deroga alle forme ordinarie.
art. 304 ter, comma 4, c.p.p.
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