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92597
IDG751202294
75.12.02294 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
grasso luciano
considerazioni sull' intervento di terzi nella redazione dei protesti cambiari in rapporto al falso ideologico del notaio
nota a cass. sez. v, pen. 30 giugno 1971
Giur. it., an. 124 (1972), fasc. 9, pt. 2, pag. 445-447
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51532
con la sentenza in esame la corte costituzionale ha ritenuto che se il protesto cambiario e' redatto dal notaio, deve ritenersi che sia stato fatto da lui stesso e se una tale realta' non e' veridica, la documentazione integra gli estremi del falso. inoltre l' ambiguita' della formula contenuta nell' atto falso puo' valere a significare la malizia e il dolo dell' agente. l' a. non concorda con questa soluzione rigorosa e ne prospetta una evolutiva secondo la quale, se la dichiarazione mendace, pur potendo trarre in inganno il pubblico, non crea alcun pericolo per gli interessi che il documento e' destinato a tutelare, la sanzione punitiva non ha ragion d' essere; si versa nell' ipotesi di falso innocuo. l' a. ritiene inoltre che non sussiste il dolo quando il soggetto ha agito con il ragionevole convincimento della assoluta innocuita' del fatto.
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