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92602
IDG751202300
75.12.02300 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
barosio v.
lottizzazione di aree e inosservanze penalmente sanzionate
nota a pret. voltri 26 maggio 1972
Giur. it., an. 124 (1972), fasc. 10, pt. 2, pag. 525-528
d18234; d18239
le massime che la presente sentenza riporta sono 3: la prima, condivisa dall' a. riguarda l' individuazione dei presupposti necessari perche' si possa avere una lottizzazione di aree ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765. la seconda, ugualmente accettata dall' a. afferma che unico soggetto competente a decidere se in concreto sussistono o meno gli estremi della lottizzazione e' il sindaco del comune. sembra invece inaccettabile all' a. l' ultima massima, nella quale si afferma che la contravvenzione prevista per l' inosservanza delle norme sulla lottizzazione puo' essere commessa solo da colui che, proprietario o possessore o detentore del terreno lo utilizza con finalita' di sfruttamento edilizio. secondo l' a. invece la legge n. 765 pone obblighi e divieti tanto a carico di privati, quanto a carico di organi della pubblica amministrazione.
l. 6 agosto 1967, n. 765
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