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Documento


92608
IDG751202306
75.12.02306 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
vercesi carlo
considerazioni in ordine agli effetti della trasgressione della norma prefiggente il termine entro cui la finanza deve trasmettere alla commissione il ricorso contro l' accertamento
Giur. it., an. 124 (1972), fasc. 11, pt. 4, pag. 177-183
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d215; d2171
l' a. inquadra un grave problema, che ha la sua radice nell' inerzia della finanza in quella fase iniziale o addirittura successiva, del processo tributario, che intercorre tra la presentazione del reclamo e la sua trasmissione alla commissione. secondo l' a. il termine posto dall' art. 92 regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, va inteso come termine di decadenza, perche' si tratta di termine categorico, essenziale al fine dell' inizio dell' azione processuale conseguente. in definitiva l' a. ritiene che l' estinzione del processo tributario travolga, oltre il reclamo contro l' accertamento, l' accertamento stesso.
art. 92 r.d. 11 luglio 1907, n. 560
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