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92611
IDG751202309
75.12.02309 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
jannone leonardo
soggetti, modalita' e termini per la deduzione delle nullita' derivanti dall' omessa citazione della persona offesa, della parte civile e del querelante
nota a cass. sez. ii pen. 14 gennaio 1970
Giur. it., an. 124 (1972), fasc. 11, pt. 2, pag. 562-572
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6054
la sentenza annotata, partendo dalla premessa che la parziale dichiarazione d' incostituzionalita' dell' art. 422 codice procedura penale, non intacca minimamente il carattere relativo della nullita' per omessa o invalida notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti della parte civile, della persona offesa dal reato e del querelante, ribadisce che il vizio e' sempre deducibile da parte del pubblico ministero, mentre l' imputato puo' farlo solo allorche' evidenzi uno specifico interesse alla presenza della persona non citata, giustificato da ragioni di merito o di prova. l' a. non concorda con la suprema corte e ritiene che la insanabilita' e la rilevabilita' di ufficio rendono assoluta la nullita' per omessa o invalida citazione della parte civile, della persona offesa e del querelante e colloca tale nullita' tra quelle tipicamente speciali in contrapposizione a quelle c.d. di ordine generale previste dall' art. 185 codice procedura penale. per tale carattere di assolutezza della nullita' verrebbe superata l' esigenza della deducibilita' in grado di appello, ope exceptionis.
art. 408 c.p.p. art. 412 c.p.p. art. 422 c.p.p.
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