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92614
IDG751202312
75.12.02312 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferrua p.
nota a cass. pen., sez. un., 4 marzo 1972
Giur. it., an. 124 (1972), fasc. 11, pt. 2, pag. 545-546
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60302
l' a. concorda sostanzialmente con ambedue le massime della sentenza annotata. per quanto riguarda la prima massima, infatti, tutta la dottrina e' orientata nel senso di individuare il fondamento dell' archiviazione nella manifesta infondatezza della notitia criminis. riguardo alla seconda massima e' giurisprudenza costante che il decreto di archiviazione non da' luogo ad alcuna preclusione rispetto all' azione penale che puo' essere sempre esercitata in epoca successiva alla emanazione del decreto, anche in base ad una nuova valutazione degli stessi fatti.
art. 74 c.p.p. art. 76 c.p.p. art. 255 c.p.p.
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