| l' a. critica la sentenza del pretore di parma che ha ritenuto
manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell' art. 231, comma 1, codice procedura penale in riferimento agli
artt. 3 e 24, comma 2, della costituzione, e dell' art. 398, comma 3,
codice procedura penale in riferimento all' art. 27, comma 2, della
costituzione. esaminando l' art. 231 codice procedura penale parrebbe
doversi concludere che, se il pretore ritiene di non compiere atti di
polizia giudiziaria o di istruzione, vengono a mancare i presupposti
per l' applicazione dell' art. 304 codice procedura penale.
contrariamente l' a. rileva che in seguito alla legge 5 dicembre
1969, n. 932 si e' determinato l' abbandono del rito inquisitorio e
l' accoglimento di quello accusatorio, assicurando la partecipazione
della difesa in condizioni di parita' con l' accusa. ritiene quindi
che l' eccezione di costituzionalita' sia fondata. nel risolvere il
secondo quesito di legittimita' costituzionale la sentenza annotata
e' caduta in un errore di prospettiva. essa si fonda, infatti, su 2
decisioni della corte costituzionale con cui veniva sancita la
legittimita' dell' art. 398 codice procedura penale nel caso di
rinvio a giudizio senza compimento di atti istruttori e senza la
previa contestazione del fatto all' imputato. l' a. osserva che nella
fattispecie delle 2 decisioni della corte costituzionale, non si
lamentava una violazione del diritto della difesa o del principio di
uguaglianza, ma una violazione del principio di presunzione di non
colpevolezza. ritiene, quindi, che la questione di legittimita' sia
fondata.
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