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92771
IDG751202600
75.12.02600 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
onida pietro
la legge di nazionalizzazione delle imprese elettriche e la valutazione dei beni accessori "separati e restituiti"
Riv. dott. comm., an. 24 (1973), fasc. 2, pag. 271-275
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18100; d18135
l' art. 4 della legge di nazionalizzazione delle imprese elettriche, che prevede al n. 1 che l' enel separera' e restituira' i beni che non riguardano il complesso organizzato per l' esercizio dell' industria elettrica, pone il problema della valutazione dei beni separati e restituiti, agli effetti della liquidazione dell' indennizzo dovuto dall' enel ai soggetti espropriati. l' a., relativamente a questo problema, dopo aver scartato le valutazioni errate, sostiene che secondo un criterio economicamente corretto i beni dovrebbero valutarsi al proprio valore economico di scambio, da determinarsi in stime, riferite al tempo del trasferimento dell' impresa espropriata; egli sostiene, quindi, un' interpretazione in questo senso dell' art. 5 n. 2 e 3 della citata legge, la quale, interpretata diversamente, potrebbe essere fondatamente sottoposta al giudizio di legittimita' costituzionale.
art. 4 l. 6 dicembre 1962, n. 1643 art. 5 l. 6 dicembre 1962, n. 1643
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