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92922
IDG750300236
75.03.00236 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
zurowski marianus
criterium distinctionis inter potestatem administrativam iudicialem et voluntariam
(criterio di distinzione tra potere amministrativo giudiziale e volontario)
Period. de re mor. can. lit., vol. 60, (1971), fasc. 4, pag. 643-651
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d924; d926
potesta' giudiziaria si ha quando il giudizio sul contenzioso o sul criminale si attua nel rispetto delle regole procedurali, la potesta' amministrativa si realizza al di fuori di queste regole: l' a. rileva anche che solo nella potesta' giudiziaria c' e' un attore che inizia il giudizio sia esso un privato o un pubblico ufficiale, ma una distinzione tra le 2 potesta' sta anche nell' avere quella giudiziaria come oggetto la ricognizione del vero, l' altra la soluzione di controversie in base a principi di opportunita' e di equita'.
Ist. dir. ecclesiastico e canonico - Univ. FI



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