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95222
IDG751202832
75.12.02832 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
patierno fabio massimo
il pubblico ministero nei giudizi civili di cassazione
nota a c. cost. 9-14 gennaio 1974, n. 2
Cons. Stato, an. 25 (1974), fasc. 8-9, pt. 2, pag. 1100-1108
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4030; d0400
la corte costituzionale, con la sentenza che l' a. annota, ha definito l' incostituzionalita' dell' art. 380 del codice di procedura civile, nella parte in cui consente l' assistenza del procuratore generale della corte di cassazione alle deliberazioni in camera di consiglio, riguardanti le decisioni di ricorsi in cui lo stesso procuratore generale e' attivamente o passivamente legittimato come parte. cio' in conseguenza della violazione del principio della parita' fra le parti sancito dagli artt. 3 e 24 della costituzione. l' a. rileva perplesso che il pubblico ministero e' pero' sempre parte in senso improprio, conseguentemente alla funzione che gli e' propria di essere contemporaneamente portatore di un interesse pubblico determinato e magistrato che deve esclusivamente applicare il diritto vigente.
r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1378 r.d. 30 gennaio 1941, n. 1
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