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95227
IDG751202837
75.12.02837 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
salone bartolomeo
"silenzio-rifiuto". abrogazione dell' art. 5 del t.u. n. 383 del 1934 e termine per provvedere da parte della pubblica amministrazione
Cons. Stato, an. 25 (1974), fasc. 11, pt. 2, pag. 1290-1298
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d15124
l' art. 6 del decreto del presidente della repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e l' art. 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, regolano l' ipotesi di "silenzio-rigetto" conseguente alla omessa pronuncia sul ricorso da parte dell' autorita' gerarchicamente sovraordinata. l' a. attraverso l' esame comparativo con la disciplina prima vigente dimostra l' abrogazione del sistema precedente, stanti le palesi sostanziali differenze. in base alla nuova disciplina lo spatium deliberandi complessivo di cui l' amministrazione puo' disporre per provvedere in ordine ad atti dovuti e' di almeno 120 giorni (a fronte dei 180 giorni richiesti dalle discipline precedenti). il termine minimo da assegnare all' amministrazione nell' atto di diffida a provvedere susseguente alla normale istanza, e' ancora quello di 60 giorni.
d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 l. 6 ottobre 1967, n. 765.
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