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Documento


95231
IDG751202841
75.12.02841 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
salone bartolomeo
"silenzio-rifiuto". abrogazione dell' art. 5 del t.u. n. 383 del 1934 e termine per provvedere da parte della pubblica amministrazione
Cons. Stato, an. 25 (1974), fasc. 11, pt. 2, pag. 1290-1298
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d15124
l' a., dopo avere affermato che l' art. 5 del testo unico del 1934 concernente l' istituto del "silenzio-rigetto" e' stato implicitamente abrogato dalle nuove norme in materia di ricorso gerarchico, si sofferma ad individuare nell' ordinamento vigente le norme suscettibili di applicazione analogica alle ipotesi del "silenzio-rifiuto", e conclude sostenendo che l' amministrazione attualmente puo' disporre complessivamente di almeno 120 giorni per provvedere in ordine ad atti dovuti a fronte dei 180 giorni richiesti dall' abrogato art. 5 del 1934.
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