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95245
IDG750700244
75.07.00244 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gotti porcinari leopoldo
vendita dei prodotti agricoli da parte dei produttori diretti
nota a cons. stato, sez. v, 29 maggio 1973, n. 533
Giur. agr. it., an. 22 (1975), fasc. 1, pt. 2, pag. 39
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d91214
l' a. trae spunto dalla sentenza annotata, che ha ritenuto la necessita' della licenza del sindaco per la vendita diretta dei prodotti agricoli da parte del produttore, per richiamare la normativa in materia. osserva che tale normativa, al fine di incoraggiare le iniziative dei produttori, facilitare la costituzione di cooperative, operare un' azione calmieratrice sui prezzi e ottenere una riduzione dei costi di distribuzione, ha consentito la vendita diretta prima nei comuni di produzione e in quelli finitimi, poi in tutto il territorio nazionale. i risultati non del tutto soddisfacenti evidenziano, secondo l' a. l' esigenza di provvedimenti piu' ampi e liberali e con tale esigenza contrasta la necessita' della licenza del sindaco. infine, l' a. osserva che, mentre qualche pretore ha ritenuto priva di sanzioni la violazione della norma, la cassazione in altra occasione ha ritenuto che la sanzione sia prevista dall' art. 62 regio decreto n. 3298/28 con riferimento all' art. 29. secondo l' a., pero', tali norme hanno scopo e contenuto esclusivamente sanitari che non influiscono sul diritto dei produttori alla vendita diretta che dovra' tuttavia essere effettuata con l' osservanza delle prescrizioni di natura igienico-sanitaria.
l. 9 febbraio 1963, n. 59 l. 11 giugno 1971, n. 426 r.d. 20 dicembre 1928, n. 3298
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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