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| IDG750700244 | |
| 75.07.00244 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| gotti porcinari leopoldo
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| vendita dei prodotti agricoli da parte dei produttori diretti
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| nota a cons. stato, sez. v, 29 maggio 1973, n. 533
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| Giur. agr. it., an. 22 (1975), fasc. 1, pt. 2, pag. 39
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d91214
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| l' a. trae spunto dalla sentenza annotata, che ha ritenuto la
necessita' della licenza del sindaco per la vendita diretta dei
prodotti agricoli da parte del produttore, per richiamare la
normativa in materia. osserva che tale normativa, al fine di
incoraggiare le iniziative dei produttori, facilitare la costituzione
di cooperative, operare un' azione calmieratrice sui prezzi e
ottenere una riduzione dei costi di distribuzione, ha consentito la
vendita diretta prima nei comuni di produzione e in quelli finitimi,
poi in tutto il territorio nazionale. i risultati non del tutto
soddisfacenti evidenziano, secondo l' a. l' esigenza di provvedimenti
piu' ampi e liberali e con tale esigenza contrasta la necessita'
della licenza del sindaco. infine, l' a. osserva che, mentre qualche
pretore ha ritenuto priva di sanzioni la violazione della norma, la
cassazione in altra occasione ha ritenuto che la sanzione sia
prevista dall' art. 62 regio decreto n. 3298/28 con riferimento all'
art. 29. secondo l' a., pero', tali norme hanno scopo e contenuto
esclusivamente sanitari che non influiscono sul diritto dei
produttori alla vendita diretta che dovra' tuttavia essere effettuata
con l' osservanza delle prescrizioni di natura igienico-sanitaria.
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| l. 9 febbraio 1963, n. 59
l. 11 giugno 1971, n. 426
r.d. 20 dicembre 1928, n. 3298
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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