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Documento


95255
IDG750700257
75.07.00257 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
germano' alberto
sul periodo minimo di coltivazione necessario per l' esercizio del diritto di prelazione agraria
nota a trib. verona 17 maggio 1972
Giur. agr. it., an. 22 (1975), fasc. 2, pt. 2, pag. 102-104
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d91611
traendo spunto dalla sentenza annotata, che ha respinto la domanda di riscatto del coltivatore che, pur avendo in precedenza cooperato col padre affittuario del fondo, aveva avuto la formale titolarita' del contratto da meno di quattro anni, l' a. solleva il problema se la formula della legge vada interpretata nel senso che occorre sempre e in ogni caso completare il quadriennio con la qualifica formale di affittuario o se il coltivatore possa utilizzare anche, ad integrazione, il periodo in cui ha collaborato alla coltivazione con altro affittuario. facendo riferimento per analogia all' ipotesi di successione mortis causa nell' affitto a coltivatore diretto e alla cessione di cui all' art. 12 legge n. 11/1971, l' a. ritiene che e' essenziale il rapporto del coltivatore per un quadriennio con lo stesso fondo, ma che la norma non puo' interpretarsi cosi' rigidamente, tenute presenti le sue finalita', da non tener conto del periodo di coltivazione effettuato dal soggetto come membro attivo della famiglia contadina in collaborazione con il precedente titolare del contratto.
l. 26 maggio 1965, n. 590 l. 11 febbraio 1971, n. 11
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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