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| IDG750700257 | |
| 75.07.00257 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| germano' alberto
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| sul periodo minimo di coltivazione necessario per l' esercizio del
diritto di prelazione agraria
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| nota a trib. verona 17 maggio 1972
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| Giur. agr. it., an. 22 (1975), fasc. 2, pt. 2, pag. 102-104
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d91611
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| traendo spunto dalla sentenza annotata, che ha respinto la domanda di
riscatto del coltivatore che, pur avendo in precedenza cooperato col
padre affittuario del fondo, aveva avuto la formale titolarita' del
contratto da meno di quattro anni, l' a. solleva il problema se la
formula della legge vada interpretata nel senso che occorre sempre e
in ogni caso completare il quadriennio con la qualifica formale di
affittuario o se il coltivatore possa utilizzare anche, ad
integrazione, il periodo in cui ha collaborato alla coltivazione con
altro affittuario. facendo riferimento per analogia all' ipotesi di
successione mortis causa nell' affitto a coltivatore diretto e alla
cessione di cui all' art. 12 legge n. 11/1971, l' a. ritiene che e'
essenziale il rapporto del coltivatore per un quadriennio con lo
stesso fondo, ma che la norma non puo' interpretarsi cosi'
rigidamente, tenute presenti le sue finalita', da non tener conto del
periodo di coltivazione effettuato dal soggetto come membro attivo
della famiglia contadina in collaborazione con il precedente titolare
del contratto.
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| l. 26 maggio 1965, n. 590
l. 11 febbraio 1971, n. 11
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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