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95263
IDG750700266
75.07.00266 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazza marcello
alienazione del fondo in pendenza del termine per l' esercizio della prelazione e diritto di riscatto
nota a cass. 25 settembre 1972, n. 2779
Giur. agr. it., an. 22 (1975), fasc. 3, pt. 2, pag. 156-157
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d91611; d91613
l' a. illustra adesivamente il principio affermato nella sentenza che ha ritenuto che l' alienazione del fondo ad un terzo in pendenza del termine per l' esercizio della prelazione dopo la notifica della proposta di alienazione al coltivatore, costituisca presupposto e condizione per l' esercizio del diritto di riscatto essendosi determinata una situazione analoga a quella in cui il proprietario proceda alla vendita senza interpellare il coltivatore. l' a. ritiene che, con riferimento alle finalita' della legge ed alla natura del diritto di riscatto la logica della sentenza vada condivisa, cosi' come va condiviso anche il ricorso all' analogia con la prelazione per quanto concerne l' applicazione alle modalita' di esercizio del riscatto dei criteri predisposti per l' esercizio della prelazione, attesa l' interdipendenza dei due istituti. l' a. tuttavia manifesta perplessita' in ordine all' effermazione che la volonta' di esercizio del riscatto puo' essere manifestata in un atto di citazione sottoscritto dal solo difensore, poiche', essendo necessaria, secondo un principio affermato dalla giurisprudenza, una dichiarazione scritta del coltivatore, non e' sufficiente la manifestazione espressa attraverso il mandato alla lite conferito al difensore.
l. 26 maggio 1965, n. 590 l. 14 agosto 1971, n. 817 art. 1350 c.c. art. 1340 c.c. art. 1392 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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