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| IDG750700266 | |
| 75.07.00266 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| mazza marcello
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| alienazione del fondo in pendenza del termine per l' esercizio della
prelazione e diritto di riscatto
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| nota a cass. 25 settembre 1972, n. 2779
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| Giur. agr. it., an. 22 (1975), fasc. 3, pt. 2, pag. 156-157
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d91611; d91613
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| l' a. illustra adesivamente il principio affermato nella sentenza che
ha ritenuto che l' alienazione del fondo ad un terzo in pendenza del
termine per l' esercizio della prelazione dopo la notifica della
proposta di alienazione al coltivatore, costituisca presupposto e
condizione per l' esercizio del diritto di riscatto essendosi
determinata una situazione analoga a quella in cui il proprietario
proceda alla vendita senza interpellare il coltivatore. l' a. ritiene
che, con riferimento alle finalita' della legge ed alla natura del
diritto di riscatto la logica della sentenza vada condivisa, cosi'
come va condiviso anche il ricorso all' analogia con la prelazione
per quanto concerne l' applicazione alle modalita' di esercizio del
riscatto dei criteri predisposti per l' esercizio della prelazione,
attesa l' interdipendenza dei due istituti. l' a. tuttavia manifesta
perplessita' in ordine all' effermazione che la volonta' di esercizio
del riscatto puo' essere manifestata in un atto di citazione
sottoscritto dal solo difensore, poiche', essendo necessaria, secondo
un principio affermato dalla giurisprudenza, una dichiarazione
scritta del coltivatore, non e' sufficiente la manifestazione
espressa attraverso il mandato alla lite conferito al difensore.
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| l. 26 maggio 1965, n. 590
l. 14 agosto 1971, n. 817
art. 1350 c.c.
art. 1340 c.c.
art. 1392 c.c.
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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