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95265
IDG750700269
75.07.00269 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
germano' alberto
domanda giudiziale di retratto dell' affittuario coltivatore diretto e competenza
nota a trib. padova 13 luglio 1972
Giur. agr. it., an. 22 (1975), fasc. 3, pt. 2, pag. 163-165
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d91613; d9171
l' a. sottolinea la novita' e l' importanza della sentenza che ha affermato la competenza delle sezioni agrarie in tema di retratto agrario nell' affitto di fondi rustici indipendentemente dalla connessione con una causa di proroga. tale interpretazione, secondo l' a., non solo e' conforme alla lettera ed alla ratio dell' art. 26 legge n. 11/1971, ma si giustifica anche con riferimento alla natura delle norme che attribuiscono il diritto di prelazione e retratto all' affittuario, che sono norme regolatrici dell' affitto agrario, contratto che proprio in virtu' di esse e' divenuto mezzo di accesso alla proprieta' della terra. ne' puo', secondo l' a., trarsi argomento contrario dal fatto che, negli altri contratti, il retratto e' di competenza del giudice ordinario. in realta', con l' applicazione generale del nuovo rito del lavoro, non vi e' piu' oggi alcuna disparita' di trattamento e, ove esistesse, troverebbe giustificazione nell' orientamento di politica legislativa di maggior favore per l' affitto rispetto agli altri contratti agrari.
l. 26 maggio 1965, n. 590 l. 11 febbraio 1971, n. 11
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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